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ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE – 29 dicembre 2022
Il Ministro della Salute ha firmato l’Ordinanza che proroga al 30 aprile 2023 l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (Rsa), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.
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ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE – 29 settembre 2022
Il Ministro della Salute ha firmato l’ordinanza che proroga fino al 31 ottobre l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (Rsa), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.
Dal 1° ottobre, dunque, con la decadenza dell’obbligo, le mascherine saranno solo raccomandate su bus, treni, metropolitane e traghetti.
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DECETO LEGGE – 15 giugno 2022
Il Consiglio dei Ministri, in data 15 giugno 2022, ha approvato un Decreto (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) che, tra le altre misure, stabilisce la proroga al 30 settembre 2022 dell’obbligo dell’uso delle mascherine FFP2 in alcuni luoghi.
Ecco le anticipazione delle principali novità in vigore dal 16 giugno:
Mascherine al chiuso,
Dopo quasi due anni e mezzo non dovranno più essere indossate nella maggior parte dei luoghi. L’obbligo, fino al 30 settembre, resta però in alcuni luoghi. Il governo ha infatti confermato la proroga dell’obbligo del dispositivo sui mezzi di trasporto pubblico (bus, tram, metropolitana e treni, fatta eccezione per gli aerei), nelle strutture sanitarie comprese le Rsa fino al 30 settembre.
Obbligo mascherine e lavoro
Resta fino al 30 giugno 2022 per i dipendenti privati l’obbligo di indossare la mascherina sul luogo di lavoro. Cade invece la raccomandazione per i dipendenti pubblici.
Mascherina ed esami scuola
Decade l’obbligatorietà dell’uso delle mascherine per gli esami di stato, secondo l’Ordinanza ponte firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza.
Obbligo vaccinale over 50
Non c’è più l’obbligo vaccinale per gli over 50. Chi ha deciso di non sottoporsi alla vaccinazione entro il 15 giugno 2022 dovrà comunque pagare i 100 euro di sanzione erogati dall’Agenzia delle Entrate. Rimane l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e per chi lavora nelle strutture sanitarie e per i dipendenti esterni delle Rsa. Questi dipendenti potranno entrare nel luogo di lavoro soltanto mostrando il Green Pass.
Per ulteriori informazioni, consultare il comunicato del Governo.
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ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE – 28 aprile 2022
Dal 1° maggio fino al prossimo 15 giugno 2022 verrà prolungato l’obbligo di mascherine in diversi luoghi. Lo prevede l‘Ordinanza firmata dal Ministro della Salute, che recepisce il contenuto dell’emendamento approvato in commissione Affari Sociali alla Camera.
– Viene prorogato fino al 15 giugno anche l’obbligo di mascherina al chiuso per i visitatori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, dagli ospedali alle residenze sanitarie, dagli hospice alle strutture riabilitative.
– Dal 1° maggio le mascherine non saranno più obbligatorie in tutti gli altri casi, come per esempio: negozi, bar e ristoranti, spettacoli e competizioni sportive all’aperto, musei.
– Dal 1° maggio non servirà più il Green Pass “rafforzato” (ottenuto con vaccinazione o guarigione dal Covid) per frequentare palestre e piscine al chiuso, partecipare a feste e cerimonie, convegni e congressi, entrare in discoteche e sale da gioco, andare al cinema e a teatro.
– L’obbligo di vaccinazione resterà in vigore fino al 15 giugno per insegnanti e personale scolastico, forze dell’ordine e in generale tutti i cittadini dai 50 anni in su (pena multa di 100 euro).
Fino al 30 giugno, nel settore privato, è possibile l’uso della procedura semplificata di comunicazione del lavoro agile, ossia senza l’accordo individuale tra datore e lavoratore. Sono state prorogate fino al 30 giugno anche le misure in tema di sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio.
Consulta il testo dell’Ordinanza
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DECRETO LEGGE – 24 marzo 2022
Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto-legge 24 marzo 2022 Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. La norma modifica le misure anti-Covid, eliminando gradualmente a partire dal 1 aprile le restrizioni attualmente in vigore.
Lo stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e via via prorogato, termina il 31 marzo 2022.
Di seguito riportiamo le novità maggiormente importanti suddivise per argomento:
ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO
Dal giorno 1 aprile sarà possibile accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base. Questo vale anche per gli over 50. Si ricorda che per ottenere il green pass base, basterà avere un test negativo al covid.
Dal giorno 1 maggio l’obbligo di green pass verrà eliminato.
GREEN PASS PER ATTIVITÀ E SERVIZI
Dal giorno 1 aprile termina l’obbligo del green pass per i servizi di ristorazione all’aperto e per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale.
MASCHERINE
L’Obbligo delle mascherine FFP2 rimane fino al 30 aprile per: mezzi di trasporto (aerei, treni, autobus, servizi di noleggio con conducente, impianti di risalita); spettacoli al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo, eventi e competizioni sportive.
Sul luogo di lavoro e per chi svolge servizi domestici, dal giorno 1 aprile sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche. Lo stesso vale per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
Permane anche l’obbligo di mascherine al chiuso, escluse le abitazioni private.
OBBLIGO DI VACCINAZIONE PER PROFESSIONI SANITARIE E LAVORATORI IN SANITÀ
Fino al 31 dicembre 2022 permane l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per chi pratica professioni sanitarie e per i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.
LUOGHI DI CULTURA E SPETTACOLO
Dal 1° aprile 2022, per l’accesso a musei, parchi archeologici, mostre, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura non è più richiesto il possesso del green pass (base e rafforzato). Rimane l’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche.
Dal 1° al 30 aprile 2022 per la partecipazione agli spettacoli che si svolgono al chiuso come teatri e cinema, è richiesto ancora il possesso del cosiddetto green pass rafforzato e l’obbligo di indossare le mascherine FFP2.
Dal 1° al 30 aprile 2022 per la partecipazione agli spettacoli che si svolgono all’aperto è richiesto il possesso del cosiddetto green pass base e l’obbligo di indossare le mascherine FFP2.
SCUOLA
Casi di positività nelle scuole, ecco cosa cambia:.
- Scuole dell’infanzia e Servizi educativi per l’infanzia: in presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
- Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale: in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione. - L’isolamento: gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
QUARANTENE E ISOLAMENTO
Dal giorno 1 aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell’autosorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto). Non cambia la tempistica dell’isolamento: un positivo dovrà restare a casa almeno 7 giorni (10 se non vaccinato) prima di sottoporsi al tampone per accertare l’eventuale negatività e uscire.
GREEN PASS IN LUOGHI DIVERSI DA QUELLI MENZIONATI SOPRA:
Fino al 30 aprile il green pass rafforzato resterà attivo per centri benessere, sale gioco, discoteche, congressi e per gli eventi sportivi al chiuso.
SCADENZE:
- 1 MAGGIO – Termina l’obbligo del Green pass quasi ovunque. Termina anche l’obbligo delle mascherine nei luoghi al chiuso e sui mezzi di trasporto.
- 15 GIUGNO – Decadono gli obblighi vaccinali per il personale scolastico, militari, agenti di polizia e soccorso pubblico, polizia locale, dipendenti dell’amministrazione penitenziaria e in generale lavoratori all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori, personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
- 30 GIUGNO – È il termine fissato per il ritorno in ufficio in presenza nell’ambito privato.
- 31 DICEMBRE – Fino ad allora resterà in vigore l’obbligo di vaccino per il personale sanitario e delle Rsa. E le visite da parte di familiari e visitatori alle persone ricoverate all’interno di ospedali e residenze socio assistenziali saranno consentite solo con il Super Green Pass.
CAPIENZE
La presenza negli stadi, finora ferma al 75%, torna al 100%. All’aperto, complessivamente, decadono le capienze limitate del pubblico.
ALTRE INDICAZIONI
Termina il sistema di “colorazione” per le Regioni
Confermato fino al 15 giugno 2022 l’obbligo vaccinale per gli over50, tuttavia a partire dal 1 aprile vengono meno tutte le sanzioni tranne quella pecuniaria di 100 euro.
Decade la struttura commissariale e del Comitato Tecnico Scientifico. A partire dal 1 aprile e fino al 31 dicembre 2022 verrà istituita una Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia presso il Ministero della Difesa. Dal 1° gennaio 2023 il Ministero della Salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi della citata nuova Unità.
Info: comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei ministri
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ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE – 8 febbraio 2022
Niente più obbligo di mascherine all’aperto in tutta Italia, le si dovrà indossare solo nei luoghi al chiuso. La misura, prevista dalla nuova Ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza entrerà in vigore l’11 febbraio e scadrà il prossimo 31 marzo.
Il venir meno dell’obbligo di indossare mascherine all’aperto varrà a prescindere dal colore della Regione. Ad ogni modo, si dovrà sempre portarla con sé ed utilizzarla anche all’aperto in caso di assembramenti.
Saranno invece esentati dall’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
Quanto all’obbligo di mascherine al chiuso sono fatti salvi protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico
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DECRETO LEGGE – 4 febbraio 2022
Dal 7 febbraio 2022, con l’entrata in vigore del Decreto Legge n.5 del 04/02/22, sono cambiate le nuove misure per la gestione dei casi di positività a scuola, della DAD e della quarantena.
Ecco una sintesi delle principali novità:
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DPCM – 21 gennaio 2022
Il Consiglio dei Ministri n.57 del 21 gennaio 2022 ha approvato un nuovo DPCM “anti Covid-19”, (in corso di registrazione) legato all’ultimo decreto (1/2022) che ha introdotto l’obbligo vaccinale per gli over 50.
Il documento in questione riguarda le nuove norme sull’uso del Green pass (rilasciato o in seguito alla vaccinazione, o dopo guarigione da Covid-19, o dopo aver effettuato un tampone dall’esito negativo, eseguito nelle precedenti 72 ore nel caso di test molecolare, oppure nelle precedenti 48 ore nel caso di tampone antigenico rapido) nei negozi e negli uffici pubblici
La novità di questo DPCM (che entrerà in vigore dal 1° febbraio 2022), quindi, è rappresentata dall’indicazione di una lista delle attività commerciali dove sarà e non sarà necessario il Green Pass per accedere.
Il provvedimento individua le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso del Green Pass, ai sensi del DL 1/2022. La deroga vale per i servizi e le attività che si svolgono, in locali al chiuso, in cinque ambiti:
- alimentare e prima necessità;
- sanitario;
- veterinario;
- di giustizia;
- di sicurezza personale.
NB – L’articolo 2 del DPCM specifica che i controlli sui green pass sono di responsabilità dei titolari degli esercizi e dai responsabili dei servizi “anche con controlli a campione”.
In questa tabella, suddivisa per tipologie di esercizi, forniamo le coordinate precise anche in considerazione delle novità entrate in vigore dal 20 gennaio 2022:
Supermercati, mercati e negozi di alimentari
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Si può accedere senza Green pass base oltre che nei negozi di alimentari anche in quelli “non specializzati“, ma “con prevalenza di prodotti alimentari e bevande” come ipermercati, supermercati, discount, minimercati e altri esercizi di “alimentari vari”, mentre sono escluse le enoteche in cui è possibile anche bere e mangiare.
Senza Green pass, inoltre:
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Farmacie, ottici e cura della persona
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Non servirà il Green pass base per:
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Negozi di abbigliamento, giocattoli e cosmetici
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Il Green pass base servirà, dal 1° febbraio 2022, per i negozi che vendono abbigliamento, giocattoli e cosmetici.
Dal 20 gennaio 2022, serve per i servizi alla persona: parrucchiere, centri estetici, tatuatori e piercer. |
Edicole, librerie, cartolerie |
Niente certificato per le edicole all’aperto (chioschi).
Serve il green pass base per:
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Tabaccherie | Servirà il green pass base. |
Benzinai e pellet | I benzinai, in quanto attività all’aperto, resteranno liberi: sarà possibile quindi rifornirsi di carburante per moto o auto senza alcun Green pass.
Lo stesso varrà per acquistare il combustibile per la casa, compresi anche legna, pellet e cherosene. |
Ospedale, medico di base, veterinario | Non serve il green pass. |
Dentisti | Negli studi dentistici l’obbligo di esibire il Green Pass, base o rafforzato, non è previsto dalla legge, mentre odontoiatri, igienisti e assistenti (Aso) sono già obbligati al vaccino, in quanto personale sanitario.
Ai pazienti viene richiesta un’autocertificazione, ma in ogni caso il dentista ha il dovere di prestare le cure, soprattutto in caso di urgenze (non per una semplive pulizia dei denti). |
Denunce e processi | Non dovranno avere il green pass i cittadini che devono entrare in una stazione dei carabinieri, in un commissariato, in un comando di polizia locale per presentare una denuncia o comunque svolgere un atto «indifferibile».
Niente green pass anche per partecipare a un processo in tribunale. |
Banche, poste, uffici pubblici | Dal 1° febbraio 2022 il green pass base servirà invece per accedere a: «Pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari».
Non sarà quindi possibile andare in un ufficio postale a ritirare la pensione senza la certificazione verde standard (cioè anche con tampone negativo). |
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DECRETO LEGGE – 5 gennaio 2022
Il Consiglio dei Ministri, in data 5 gennaio, ha approvato un nuovo Decreto Legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid 19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole.
Ecco alcune anticipazioni:
Per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni, si introduce l’obbligo vaccinale. Dal 15 febbraio i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di eta’ dovranno possedere il Green Pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro.
Per accedere ai servizi alla persona, ai pubblici uffici, ai servizi postali, bancari e finanziari, attivita’ commerciali, sara’ necessario il Green Pass base (tampone), fatte salve le eccezioni che saranno individuate con un atto secondario per assicurare le esigenze essenziali e primarie delle persone.
Scuole
-Nidi e asili: con 1 positivo in classe, sospensione attivita’ per 10 giorni
-Primarie: con 1 positivo, test antigenici e molecolari a tutta la classe; con 2 positivi, DAD per 10 giorni
-Secondarie di I e Ii grado: con un caso di positivita’, e’ prevista l’autosorveglianza con l’uso, jn aula, di mascherine FFP2; con due casi nella stessa classe e’ prevista la didattica digitale integrata per chi ha concluso il ciclo vaccinale da piu’ di 120 giorni, per chi e’ guarito da piu’ di 120 giorni o chi non ha avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, e’ prevista la prosecuzione delle attivita’ con l’autosorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Con tre casi nella stessa classe e’ prevista la DAD per 10 giorni.
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TABELLA RIEPILOGATIVA USO GREEN PASS
Il Governo ha pubblicato una tabella riepilogativa, aggiornata al 31 dicembre 2021, delle attività consentite senza green pass, con green pass “base” e con green pass “rafforzato”.
Per tutte le altre info: sito del Governo
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ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE – 31 dicembre 2021
In base alle disposizioni nazionali e all’Ordinanza del Ministero della Salute del 31 dicembre 2021, a partire dal 3 gennaio 2022 in Lombardia si applicano le misure previste per la “zona gialla”.
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DECRETO LEGGE – 29 dicembre 2021
l Consiglio dei Ministri, in data 29 dicembre 2021, ha approvato un nuovo Decreto Legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria, che si aggiungono a quelle contenute nel precedente provvedimento del 24 dicembre 2021. Come indicato nel comunicato del Governo, il testo estende ulteriormente il Green Pass rafforzato (che si ottiene con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e modifica le quarantene per i vaccinati.
Ecco le anticipazioni sulle novità introdotte:
Green Pass rafforzato.
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:
-alberghi e strutture ricettive;
-feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
-sagre e fiere;
-centri congressi;
servizi di ristorazione all’aperto;
-impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
-piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
-centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Quarantene.
Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’ASL del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
Capienze.
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.
Info: sito del Governo
DECRETO LEGGE – 24 dicembre 2021
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge n.221 del 24 dicembre 2021 che introduce ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Di seguito le principali novità in vigore dal 25 dicembre 2021:
Green Pass
Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.
Mascherine
Dalla data d’entrata in vigore del provvedimento fino al 31 gennaio 2022 è obbligatorio:
- indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;
- indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
- indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.
Ristoranti e locali al chiuso
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza da covid-19 il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 ( ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) nonché ai soggetti di cui all’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021.
Eventi, feste, discoteche
Dall’entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 gennaio 2022:
- sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
- saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e RSA
Dal 30 dicembre fino alla cessazione dello stato di emergenza è possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.
Estensione del Green Pass
Estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.
Estensione del Green Pass rafforzato
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 viene esteso l’obbligo di green pass ‘rafforzato’ – ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021 – alle seguenti attività:
- al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;
- musei e mostre;
- al chiuso per i centri benessere;
- centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
- parchi tematici e di divertimento;
- al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 52 del 23 Dicembre 2021: https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-52/18900
Per maggiori informazioni, consulta la pagina dei provvedimenti sul sito del Governo: https://www.governo.it/it/provvedimenti
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DECRETO LEGGE – 26 novembre 2021
Ecco alcune anticipazioni sulle principali novità:
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – 12 ottobre
Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l‘applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da pare del personale.
Info: sito del Governo e FAQ
Leggi il testo
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DECRETO-LEGGE – 8 ottobre 2021
Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.
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DECRETO LEGGE – 16 settembre 2021
Il Consiglio dei Ministri n. 36 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
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DECRETO LEGGE – 6 agosto 2021
Nella serata del 5 agosto, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto sul Green Pass. Il decreto, tra l’altro, prevede l’obbligo del certificato verde da settembre per i docenti, per gli studenti universitari e per chi usa trasporti a lunga percorrenza. Il nuovo Dl Covid, il secondo dedicato al Green Pass, completerà dunque il quadro dell’introduzione della certificazione verde avviata con lo scorso decreto del 22 luglio che, dal 6 agosto, stabilisce l’obbligo della certificazione anti-Covid19 per accedere a ristoranti, musei, piscine, spettacoli aperti al pubblico, sagre, fiere, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento.
Il Decreto Legge n. 111 regola l’uso del Green pass per le attività scolastiche e per trasporti, dal 1° settembre 2021:
SCUOLA E UNIVERSITA’
-Personale scolastico
Dal 1° settembre 2021 il Green pass è obbligatorio per il personale di tutte le scuole e delle Università.
Non presentare il Green pass è considerata assenza ingiustificata e, dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro viene sospeso.
-Studenti
Solo gli studenti universitari hanno l’obbligo di presentare il Green pass.
Tutti gli studenti dai 12 ai 18 anni possono fare tamponi rapidi a prezzi calmierati.
-Attività in presenza
Per il 2021-2022, l’attività scolastica di tutte le scuole di ogni ordine e grado e delle università viene svolta in presenza. Misure obbligatorie:
– uso di mascherine, tranne quando si fa sport e per i bambini sotto i 6 anni o con disabilità o patologie
– distanza di un metro
– entrata a scuola con una temperatura inferiore ai 37, 5 gradi
In zona arancione o rossa, i presidenti delle Regioni e i sindaci potranno decidere di fare delle chiusure solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai e solo per singole istituzioni scolastiche o per quelle presenti in specifiche aree territoriali.
TRASPORTI
Dal 1° settembre il Green pass è obbligatorio sui trasporti a lunga percorrenza:
– aerei
– navi e traghetti interregionali (esclusi quelli impiegati per i collegamenti nello Stretto di Messina)
– treni Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità
– autobus che collegano più di due regioni e che offrono un servizio continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti
– autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente
Il Green pass non è obbligatorio su tutti gli altri mezzi di trasporto, come ad esempio su autobus e metropolitane del trasporto pubblico locale e sui treni regionali.
Info: Decreto legge del 6 agosto 2021 n. 111:
Gazzetta ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/06/21G00125/sg e Testo del Decreto
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DECRETO LEGGE – 22 luglio 2021
Il Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2021 ha deliberato, con il Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass e i nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni.
Il Green pass – valido per chi abbia avuto almeno una dose di vaccino, abbia fatto un tampone negativo nelle 48 ore precedenti o sia guarito dal Covid nei sei mesi precedenti – servirà dal 6 agosto per:
Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
- Zona Gialla con occupazione dei posti letto nelle terapie intensive pari al 10% e ospedalizzazione del 15%
- Zona Arancione con occupazione dei PL nelle T.I. pari al 20% e ospedalizzazione del 30%
- Zona Rossa con occupazione dei PL nelle TI pari al 30% e ospedalizzazione del 40%
– Lo stato di emergenza è prorogato al 31 dicembre 2021.
Info: Green Pass – www.governo.it
Decreto legge del 23 luglio 2021 n. 105:
Gazzetta ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/23/21G00117/sg
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ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE – 11 giugno
In base all’Ordinanza del Ministro della Salute dell’11 giugno 2021, da lunedì 14 giugno la Lombardia è in “zona bianca”.
In base inoltre all’Ordinanza regionale n. 779 dell’11 giugno vengono anticipate al 14 giugno 2021 le date di riapertura, rispetto a quelle previste dal decreto-legge n. 52/2021 e dal decreto-legge n. 65/2021 , per le seguenti attività:
- parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d’intrattenimento per famiglie);
- piscine e centri natatori in impianti coperti;
- centri benessere e termali;
- feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all’aperto e al chiuso;
- attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al chiuso;
- fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni;
- eventi sportivi aperti al pubblico, diversi da quelli di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 52/2021, che si svolgono al chiuso;
- sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò;
- centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- corsi di formazione.
SPOSTAMENTI E TRASPORTI
A partire dal 14 giugno è consentito spostarsi all’interno del territorio regionale senza limitazioni orarie e senza dover motivare lo spostamento. È consentito andare a far visita a parenti o amici, restando all’interno della stessa zona, senza limiti di orario o nel numero di persone che si spostano.
Sono inoltre consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale da/verso altri territori collocati in zona gialla o in zona bianca. Gli spostamenti verso località collocate in zona gialla devono avvenire nel rispetto delle restrizioni di orario previste in tali zone e di quelle relative agli spostamenti verso altre abitazioni private abitate. Per gli spostamenti effettuati dalle ore 24 alle ore 5 del giorno successivo all’interno delle zone gialle è necessario esibire un’autocertificazione.
CERTIFICAZIONE VERDE
Le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l’accesso o partecipazione siano riservati soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19.
Tali certificazioni, prodotte in formato cartaceo o digitale, possono comprovare:
– lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19,
– la guarigione dall’infezione da Covid-19,
– l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.
La certificazione verde di avvenuta vaccinazione ha una validità di 9 mesi a partire dal completamento del ciclo vaccinale e viene rilasciata, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria oppure dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione. Tale certificazione verrà resa disponibile anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico del cittadino interessato. La certificazione verde è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
La certificazione verde di avvenuta guarigione da Covid-19 ha una validità di 6 mesi a partire dalla data in cui viene attestata la guarigione. Viene rilasciata dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente, mentre per i pazienti non ricoverati viene rilasciata dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. Le certificazioni di guarigione rilasciate prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile sono valide per 6 mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione.
La certificazione verrà resa disponibile anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico del paziente. La validità si interrompe qualora l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
La certificazione verde relativa all’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo ha la validità di 48 ore dall’esecuzione del test. Può essere rilasciata, su richiesta dell’interessato, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate, dalle farmacie che svolgono i test, dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.
ATTIVITA’ COMMERCIALI E NEGOZI
Le attività commerciali al dettaglio sono consentite nel rispetto dei protocolli o delle linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, e in coerenza con i criteri riportati all’Allegato 10 del DPCM del 2 marzo.
BAR E RISTORANTI
Sono consentite, anche al chiuso, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio.
Fino al 21 giugno il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 6 persone per tavolo salvo che siano tutti conviventi, come stabilito dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 giugno 2021.
La consegna a domicilio è sempre consentita senza restrizioni di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
Dal 14 giugno anche la somministrazione per asporto di alimenti e bevande da parte di tutti i pubblici esercizi è consentita senza limiti orari, fatte salve le regolamentazioni sugli orari dei pubblici esercizi adottate in via generale dai Comuni.
ATTIVITA’ CULTURALI
Sono consentiti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto. Gli spettacoli sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida.
Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni sopra indicate. Rimangono vietate le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali simili.
Sono aperti al pubblico anche i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura. Il servizio di apertura al pubblico è assicurato dal lunedì al venerdì a condizione che siano garantite modalità di fruizione contingentata tali da evitare assembramenti di persone e consentire ai visitatori di rispettare tra loro la distanza di almeno un metro.
Il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on-line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo per gli istituti e i luoghi della cultura che nell’anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione.
Il servizio è organizzato tenendo conto delle disposizioni adottate dalle Regioni o dai protocolli e linee guida adottati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Sono aperte al pubblico anche le mostre, alle stesse condizioni previste per musei, istituti e luoghi della cultura.
SAGRE, FIERE, CONVEGNI E CONGRESSI
A partire dal 14 giugno sarà consentito lo svolgimento in presenza delle fiere (comprese sagre e fiere locali) e di grandi manifestazioni fieristiche. Riprendono, nella stessa data, le attività di convegni e congressi.
UTILIZZO DELLA MASCHERINA
Permane, sull’intero territorio nazionale, l’obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarli:
– nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione;
– in tutti i luoghi all’aperto.
Non è obbligatorio indossare la mascherina nei casi in cui sia costantemente garantita, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, una condizione di isolamento da altre persone non conviventi. Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso della mascherina e le persone che devono comunicare con loro. Non è obbligatorio l’uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono attività sportiva.
In presenza di persone non conviventi, è fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private.
Info:
sito Regione
sito Governo
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DECRETO LEGGE – 17 maggio
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nelle “zone gialle”, dove si trova Regione Lombardia, si prevedono rilevanti, ancorché graduali, modifiche. Di seguito le principali:
Info: sito del Governo
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ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE – 23 aprile
Il Ministro della Salute ha firmato una nuove Ordinanza che entrerà in vigore a partire da lunedì 26 aprile e che colloca la Lombardia in “zona gialla”. Queste le principali novità:
DECRETO LEGGE – 22 aprile
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge, in vigore fino al 31 luglio, che delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni per limitare il contagio da Covid-19. Ecco alcuni dei provvedimenti e novità principali, in attesa delle nuove Ordinanze del Ministero della Salute:
- Prevista l’introduzione delle “certificazioni verdi”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo. Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore;
- Dal 26 aprile consentiti spostamenti tra regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Alle persone munite della ‘certificazione verde’, sono permessi spostamenti anche tra regioni e province autonome in zona arancione o zona rossa.
- Il coprifuoco confermato alle ore 22;
- Scuole superiori in presenza dal 70 al 100% in zona gialla e arancione e fino al 75% in zona rossa;
- Ristoranti e bar in zona gialla possono riaprire all’aperto a pranzo e a cena.
Info:
– sito della Presidenza del Consiglio e comunicato stampa
– sito Anci
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ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE – 9 aprile
Il Ministro della Salute ha firmato nuove una nuova Ordinanza che entrerà in vigore a partire da lunedì 12 aprile 2021 e dospone il passaggio di Regione Lombardia in zona arancione. Ecco le principali novità:
– Consentiti gli spostamenti all’interno del proprio Comune senza autocertificazione. Rimane il coprifuoco tra le 22 e le 5.
SCUOLA
ATTIVITÀ COMMERCIALI
BAR E RISTORANTI
Info:
– Governo
– Ministero della Salute
– Regione Lombardia
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DECRETO LEGGE – 31 marzo
In considerazione dell’emergenza epidemiologica, il 31 marzo 2021 è stato approvato un decreto-legge contenente misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19.
Sono consultabili le norme di contrasto al Covid 19, che varranno dal 7 al 30 aprile 2021.
Eventuali allentamenti alle restrizioni saranno decisi dai dati dei contagi e dall’avanzamento della campagna vaccinale. E’ prevista infatti la possibilità entro il 30 aprile di apportare modifiche alle misure adottate attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio dei Ministri.
Info: sito del Governo – F.A.Q.
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ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE – 12 marzo
Da lunedì 15 marzo 2021, la Lombardia entra in zona rossa, come stabilito dall’Ordinanza del Ministero della Salute. Ecco le principali misure in vigore:
SPOSTAMENTI
Ogni spostamento dall’abitazione va giustificato attraverso un’autocertificazione, ed è possibile uscire di casa solo per motivi di salute, necessità e lavoro. Vietato andare nelle seconde case. Vietato andare da amici e parenti.
solo il 3, 4 e 5 aprile, anche se sono in vigore le misure della zona rossa, è possibile andare a trovare parenti e amici (all’interno della propria Regione) una sola volta al giorno, tra le 5 e le 22, in due persone (oltre ai minori di anni 14 o persone con disabilità conviventi).
SCUOLE
Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione.
Info:
Regione Lombardia
Governo
Ministero della Salute
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DECRETO LEGGE – 12 marzo
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19. Il provvedimento stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.
Ecco le novità principali:
dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile, tutte le Regioni che si trovano in zona gialla diventano arancioni
il 3, 4 e 5 aprile 2021 tutte le Regioni diventano rosse, escluse quelle bianche.
Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile 2021, nelle zone gialle e arancioni, sarà possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno dello stesso Comune. Si potranno spostare al massimo due persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
Infine, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa Regione.
Info:
Governo
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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DI REGIONE LOMBARDIA – 4 marzo
Il Presidente di Regione Lombardia ha firmato l’Ordinanza n. 714 che dispone per il territorio della Regione Lombardia ulteriori misure restrittive per il contenimento del contagio rispetto a quanto previsto per la zona arancione. Dal 5 al 14 marzo l’intero territorio regionale entra in fascia ‘arancione rafforzato’.
Tra le disposizioni introdotte dall’Ordinanza, si evidenziano:
SECONDE CASE
SPOSTAMENTI VERSO ABITAZIONI PRIVATE
AREE GIOCO
MASCHERINE
Regione Lombardia
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – 2 marzo
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il nuovo DPCM (e relativi allegati) che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19. Il DPCM sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.
Di seguito una sintesi delle principali novità e delle misure confermate:
VISITE A PARENTI E AMICI
Chi vive in zona rossa non può andare a casa di amici e parenti nemmeno una sola volta “nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi”, portando con sé figli minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi.
ZONE BIANCHE
Nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore. Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi).
SCUOLA
Zone rosse – Dal 6 marzo, si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Zone arancioni e gialle – I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica:
- nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;
- nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni;
- nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.
MUSEI, TEATRI, CINEMA E IMPIANTI SPORTIVI
Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi. Dal 27 marzo, nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.
Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici.
ATTIVITÀ COMMERCIALI
In tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto.
CENTRI COMMERCIALI E MERCATI
Nelle giornate festive e prefestive in tutta Italia “sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie”. In zona rossa, inoltre, “sono chiusi i mercati, salvo le attività di vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici”.
SERVIZI ALLA PERSONA
Nelle zone rosse, saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.
Info:
Sito del Governo
Regione Lombardia
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ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE – 27 febbraio
Il Ministro della Salute ha firmato, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, la nuova Ordinanza che colloca la Lombardia in zona arancione, a partire da lunedì 1 marzo 2021.
Ecco, in sintesi, cosa si potrà fare:
Ci si può muovere liberamente, senza autocertificazione, soltanto all’interno del proprio Comune dalle 5 alle 22 . Dalle 22 alle 5 si può uscire di casa solo per comprovate esigenze, compilando l’autocertificazione (vedi allegato). E’ vietato uscire dal proprio Comune e dalla propria Regione, se non per ragioni di lavoro, istruzione, salute o per necessità.
Chiusi, durante le giornate festive e prefestive, i negozi che si trovano nei centri commerciali, ad eccezione delle farmacie e parafarmacie, dei presidi sanitari, dei punti vendita di generi alimentari, dei tabacchi e delle edicole.
I ristoranti possono fare asporto fino alle 22 e consegna a domicilio senza limiti d’orario. I bar, pub, etc., possono fare asporto fino alle 18 e la consegna a domicilio senza limiti d’orario.
Didattica in presenza al 100% per le scuole dell’infanzia, le elementari e le medie. Alle superiori didattica in presenza alternata per minimo il 50% e fino al 75% degli alunni. Università aperte o chiuse su autonoma decisione dei rettori, in base all’andamento dell’epidemia.
Restano chiusi palestre, piscine, centri benessere e centri termali. Vietato lo sport di contatto, ma è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale gli allenamenti. Resta vietato usare gli spogliatoi.
I musei, le mostre, i cinema, i teatri sono chiusi.
Per info:
Ministero della Salute
Regione Lombardia
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ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE – 29 gennaio
La nuova Ordinanza del Ministero della Salute colloca la Lombardia in “zona gialla”. Le nuove misure saranno in vigore a partire da lunedì 1° febbraio. Ecco le principali novità:
SPOSTAMENTI
– Ci si può muovere liberamente nel proprio Comune e all’interno della Regione.
– Resta il divieto di muoversi dalle 22 alle 5 e di spostarsi in altre Regioni (anche se “gialle”) salvo comprovati motivi di lavoro, necessità o salute. Il divieto di spostamento in altre Regioni è previsto fino al 15 febbraio.
– È permesso una sola visita al giorno a casa di parenti o amici, in massimo 2 persone più figli minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi.
– Il rientro alla residenza, domicilio o abitazione è sempre consentito.
– Sito Ministero della Salute——————-
ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE – 23 gennaio
Il Ministro della Salute ha firmato il 23 gennaio l’Ordinanza, in vigore dal 24 gennaio, che colloca in zona arancione la Regione Lombardia.
Ecco le principali misure che saranno valide a partire dal 24 gennaio:
– Vietati gli spostamenti tra Regioni e verso un Comune diverso da quello di residenza/domicilio/abitazione tranne che per ragioni di salute, lavoro, necessità. Dalle 5 alle 22 resta consentito spostarsi una sola volta al giorno verso una sola abitazione privata all’interno del Comune, fino a due persone e a figli minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti con essi conviventi. Consentiti gli spostamenti dai Comuni con meno di 5 mila abitanti, entro i 30 km. Vietati gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia
ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE – 16 gennaio
Leggi il testo
Sito del Governo
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – 14 gennaio
Il Presidente del Consiglio ha firmato il nuovo DPCM che prevede ulteriori restrizioni per la nostra Regione che, con ordinanza del Ministero della Salute, è stata classificata come zona rossa a partire dal 17 gennaio 2021:
Ecco le principali disposizioni per la Lombardia: