E’ stata pubblicata di recente (1 giugno 2022 nella G.U n. 22, Serie Speciale), la sentenza della Corte Costituzionale, che dichiara illegittime tutte le norme che impongono automaticamente il cognome paterno ai figli al momento della nascita, del riconoscimento o dell’adozione.
Pertanto ora, per legge, il figlio o la figlia dovranno assumere il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due.
La scelta può essere tra:
• doppio cognome, nell’ordine da essi indicato, utilizzando tutti gli elementi onomastici di cui sono composti;
• solo cognome paterno;
• solo cognome materno.
L’accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori.
In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso.
Qualora i genitori non dovessero essere in grado di raggiungere una decisione in merito all’ordine di attribuzione, il disaccordo sarà risolto tramite l’intervento di un giudice.
Per info: ufficio Stato Civile, tel. 02 98207230-240