La Certificazione verde COVID-19 – EU digital COVID certificate nasce su proposta della Commissione europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell’Unione europea durante la pandemia di COVID-19. È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.
La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:
- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale)
- essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi
Italia
La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.
Dal 6 agosto serve anche per accedere ai seguenti servizi e attività:
- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto e cinematografiche, anche all’aperto;
- Biblioteca Comunale, musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- eventi e competizioni sportive
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.
La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Per queste persone verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo.
Nella serata del 5 agosto, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto sul Green Pass (D.L.n.111). Il decreto, tra l’altro, prevede l’obbligo del certificato verde da settembre per i docenti, per gli studenti universitari e per chi usa trasporti a lunga percorrenza. Il nuovo Dl Covid, il secondo dedicato al Green Pass, completa dunque il quadro dell’introduzione della certificazione verde avviata con lo scorso decreto del 22 luglio che, dal 6 agosto, stabilisce l’obbligo della certificazione anti-Covid19 per accedere a ristoranti, musei, piscine, spettacoli aperti al pubblico, sagre, fiere, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento.
Per conoscere le disposizioni del D.L. n. 111 che regola l’uso del Green pass per le attività scolastiche e per trasporti, dal 1° settembre 2021, collegati alla sezione dedicata ai provvedimenti contro l’emergenza sanitaria
Europa
Dal 1 luglio la Certificazione verde COVID-19 è valida come EU digital COVID certificate e renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen.: apre una nuova finestra
Per viaggiare in Europa ed entrare in Italia, la Certificazione verde COVID-19 del viaggiatore deve attestare una delle seguenti condizioni:
- aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2 da almeno 14 giorni
- oppure esser guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo)
- oppure aver fatto un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia con esito negativo. I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall’effettuare il tampone pre-partenza.
Come ottenere la certificazione verde Covid-19
Il Ministero della Salute rilascia la Certificazione verde COVID-19 sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome relativi alla vaccinazione, alla negatività al test o alla guarigione dal COVID-19. La certificazione è emessa in formato digitale stampabile. Potrai ricevere una notifica o un avviso via email o via SMS che il certificato è pronto. Ricorda che non devi pagare nulla.
Puoi visualizzare, scaricare e stampare il Certificato attraverso le seguenti piattaforme digitali:
- Tramite Tessera Sanitaria o identità digitale (Spid/Cie)
- Scaricando AppImmuni: apre una nuova finestra o App IO: apre una nuova finestra
- Presto anche dal sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale
Per chi non dispone di strumenti digitali (computer o smartphone) potrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o in farmacia per il recupero della propria Certificazione verde COVID-19.
Per un periodo transitorio le documentazioni attestanti l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dall’infezione o l’esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti avranno la stessa validità della Certificazione verde COVID-19 / EU digital COVID certificate.
Per maggiori informazioni, consulta le FAQ del Ministero della salute e il sito www.dgc.gov.it
