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Obbligo dei frontisti in caso di gelo, gelicidio e neve

Cosa prevede l'Ordinanza n.79/2021 per proprietari  di casa, condomini, negozi e aziende in caso di neve e ghiaccio

Data di pubblicazione:

giovedì 18 novembre, 2021

Tempo di lettura:

1 min

Pubblicata l’Ordinanza che nel periodo invernale prevede, in caso di neve e ghiaccio, specifici obblighi per cittadini privati, negozi, esercizi,  aziende, etc., in particolare:

1. sgombero dalla neve e dal ghiaccio e la salatura antistante il rispettivo fabbricato per tutta la lunghezza del marciapiede: la neve dovrà essere ammucchiata lungo il marciapiede o al margine dell’area sgomberata in modo da non impedire la libera circolazione veicolare e pedonale.

2. apertura di varchi in attraversamento della neve accumulata ai bordi della strada, in corrispondenza delle caditoie, per facilitare il deflusso delle acque.

3. abbattimento di eventuali lame di ghiaccio pendenti dalle sporgenze e dalle gronde che protendono sulla strada.

4. sosta dei mezzi di trasporto alla stretta destra e rimozione da posizioni irregolari per facilitare il transito degli spartineve senza dover incorrere alla rimozione forzata.

5. adeguato spargimento di sale nelle aree sgomberate, specie se la temperatura scende sotto zero, per evitare la formazione di ghiaccio

Leggi il testo completo dell’Ordinanza n._79_del 16-11-2021

Il Servizio di Polizia Locale e l’Ufficio Tecnico sono incaricati del controllo relativo all’esecuzione della presente ordinanza.

 

 

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Ultimo aggiornamento

12/07/2022