Obbligo dei frontisti in caso di gelo, gelicidio e neve

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Cosa prevede l'Ordinanza n. 49/2023 per proprietari di casa, condomini, negozi e aziende in caso di neve e ghiaccio

Data di pubblicazione:

21 Novembre 2023

Tempo di lettura:

Pubblicata l’Ordinanza che nel periodo invernale – dal 15 novembre 2023 al 14 aprile 2024 –  prevede, in caso di neve e ghiaccio, specifici obblighi per cittadini privati, negozi, esercizi,  aziende, etc., in particolare:

1. sgombero dalla neve e dal ghiaccio e la salatura antistante il rispettivo fabbricato per tutta la lunghezza del marciapiede: la neve dovrà essere ammucchiata lungo il marciapiede o al margine dell’area sgomberata in modo da non impedire la libera circolazione veicolare e pedonale.

2. apertura di varchi in attraversamento della neve accumulata ai bordi della strada, in corrispondenza delle caditoie, per facilitare il deflusso delle acque.

3. abbattimento di eventuali lame di ghiaccio pendenti dalle sporgenze e dalle gronde che protendono sulla strada.

4. sosta dei mezzi di trasporto alla stretta destra e rimozione da posizioni irregolari per facilitare il transito degli spartineve senza dover incorrere alla rimozione forzata.

5. adeguato spargimento di sale nelle aree sgomberate, specie se la temperatura scende sotto zero, per evitare la formazione di ghiaccio

Leggi il testo completo dell’Ordinanza n.49 del 20/11/2023

Il Servizio di Polizia Locale e l’Ufficio Tecnico sono incaricati del controllo relativo all’esecuzione della presente Ordinanza.

 

 

Documenti

Ultimo aggiornamento: 15/04/2024, 23:01

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