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ACCENSIONE DEL RISCALDAMENTO

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Al fine di ridurre il consumo di energia il Ministero della Transizione ecologica, con il DM 383 del 6 ottobre 2022 ha stabilito il nuovo calendario con date e orari, per l’accensione del riscaldamento nella stagione invernale 2022-2023.

Per regolare l’accensione del riscaldamento, sono rimaste in vigore le diverse zone o fasce climatiche in cui è suddivisa  l’Italia  ( DPR n. 412 del 26 agosto 1993).

Il Comune di San Giuliano Milanese rientra nella Zona E: il riscaldamento può essere acceso dal 22 ottobre 2022 e andrà spento il 7 aprile 2023, per un periodo di massimo 13 ore al giorno di funzionamento. Il Sindaco di San Giuliano Milanese ha emesso un’Ordinanza (in allegato) con cui si posticipa al 29 ottobre 2022 l’accensione dei riscaldamenti sul territorio comunale.

Il piano prevede anche il funzionamento degli impianti ad una temperatura più bassa, il riscaldamento andrà regolato a:
  • 19°C + 2°C di tolleranza per abitazioni, uffici e negozi.
  • 17°C + 2°C di tolleranza per le attività industriali e artigianali.

La normativa prevede deroghe per ospedali, case di ricovero, scuole materne, asili, piscine, saune e attività industriali e artigianali per le quali sono previste già delle deroghe per il tipo di produzione.

In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati dal decreto, purché per una durata giornaliera ridotta.

Ulteriori informazioni

Confermato

Di seguito quanto (secondo l'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e successive modifiche) era in vigore nel 2021 per Comune di San Giuliano Milanese (compreso nella Zona Climatica "E"): durante l'anno, l'accensione degli impianti termici è consentita dal 15 ottobre al 15 aprile per non più di 14 ore al giorno. Al di fuori di tali periodi i caloriferi possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio. In ogni caso la durata giornaliera dell'accensione non deve essere superiore alle 7 ore, la metà di quella consentita a pieno regime. E' possibile il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni.

Ultimo aggiornamento

20/10/2022