Questo sito utilizza solo cookie tecnici e analytics di terze parti che rispettano i requisiti per essere equiparabili ai cookie e agli altri identificatori tecnici. Pertanto non è richesta l'acquisizione del consenso.
La dichiarazione di nascita è la denuncia, obbligatoria per legge, per consentire l’iscrizione del neonato nel registro comunale dello Stato Civile.
A chi si rivolge
La denuncia di nascita deve essere effettuata da:
uno dei genitori, se coniugati;
entrambi i genitori se non coniugati;
il solo genitore che riconosce il figlio se ha già compiuto il sedicesimo anno; in caso contrario bisogna rivolgersi al giudice tutelare.
Accedi al servizio
Per la denuncia è possibile recarsi:
presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale dove è avvenuto il parto, se non sono trascorsi tre giorni dalla nascita;
presso gli sportelli di Stato Civile di uno dei seguenti Comuni:
dove è avvenuta la nascita;
di residenza della madre, se non sono trascorsi dieci giorni dalla nascita;
di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune; in questo caso l'iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel Comune di residenza della madre.
- Se il decimo giorno è festivo la denuncia può essere effettuata il giorno successivo.
- Se la dichiarazione viene effettuata dopo il decimo giorno la denuncia diventa una dichiarazione "tardiva" e il dichiarante dovrà necessariamente indicare le ragioni del ritardo.
La sentenza della Corte Costituzionale (1 giugno 2022 nella G.U n. 22, Serie Speciale), dichiara illegittima la normativa (art. 262, primo comma del codice civile) che impone automaticamente il cognome paterno ai figli al momento della nascita, del riconoscimento o dell’adozione.
Pertanto ora, per legge, il figlio o la figlia dovranno assumere il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due.
La scelta può essere tra:
doppio cognome, nell’ordine da essi indicato, utilizzando tutti gli elementi onomastici di cui sono composti;
solo cognome paterno;
solo cognome materno.
L’accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori.
In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso.
Qualora i genitori non dovessero essere in grado di raggiungere una decisione in merito all’ordine di attribuzione, il disaccordo sarà risolto tramite l’intervento di un giudice.
Riguardo l'attribuzione del del codice fiscale, l'ufficio di Stato Civile inoltra al Ministero delle Finanze la richiesta per tutti i bambini nati, che lo riceveranno direttamente all'indirizzo di residenza anagrafica, entro un mese, tramite posta.
Tale richiesta non viene effettuata per i bambini nati all'estero e non residenti nel Comune.
Al momento della denuncia della nascita, il dichiarante o i dichiaranti compilano una dichiarazione relativa al neonato con l'indicazione del nome scelto per il bambino.
Il nome, corrispondente al sesso, potrà essere composto da uno o più elementi onomastici, non superiori a tre. Tutti i nomi attribuiti al bambino saranno riportati negli estratti e nei certificati.
Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati verranno riportati gli elementi onomastici antecedenti la virgola.
Ai neonati di cittadinanza straniera, il nome sarà loro attribuito con dichiarazione dei genitori ma non dovrà essere contrario all’ordinamento giuridico dello stato di appartenenza
E' ora consentito ai genitori di attribuire, di comune accordo, il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita.
Il cognome materno eventualmente trasmesso può essere solo posposto rispetto a quello paterno.
NORMATIVA
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 7 in data 14/06/2017;
- Legge 219 del 10/12/2012;
- D.P.R. n° 445 del 28/12/2000;
- D.P.R. n°396 del 3/11/2000 (ordinamento di Stato Civile);
- Legge 218 del 31/05/1995;
- Sentenza della corte Costituzionale n. 286 in data 8 novembre – 21 dicembre 2016;
- d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- Codice civile titolo VII;
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016;
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 18/2021;
- Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo del 7 gennaio 2014 n. 77/07;
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 27/04/2022;
- Circolare del Ministero dell'Interno n.63 del 1/06/2022.