L’art. 48 della Costituzione Italiana stabilisce che “sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età”.
Esistono diverse tipologie di elezioni:
Elezioni politiche in cui si vota per eleggere i membri del Parlamento
Elezioni amministrative in cui si vota per l’elezione del Sindaco e del consiglio comunale ;
Elezioni regionali in cui si vota per l’elezione del Presidente della Regione e del consiglio regionale;
Elezioni Europee in cui si vota per eleggere i membri del Parlamento Europeospettanti all’Italia;
il referendum abrogativo
il referendum confermativo
A chi si rivolge
Possono votare tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di San Giuliano Milanese che avranno compiuto 18 anni entro il primo giorno della data delle consultazioni.
Per l'elezione del Senato della Repubblica, invece, possono votare coloro che hanno compiuto 25 anni entro il primo giorno della data delle consultazioni.
Sono esclusi dal voto coloro che sono interdetti dai pubblici uffici.
Accedi al servizio
Per votare, basta recarsi al proprio seggio muniti di tessera elettorale e documento di identità.
Via De Nicola 2 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)
Casi particolari
votano in qualsiasi sezione elettorale del Comune in cui si trovano per cause di servizio i militari delle Forze armate, gli appartenenti ai corpi organizzati militarmente per il servizio allo Stato, gli appartenenti alle forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
votano nel Comune in cui si trovano i naviganti fuori residenza per motivi di imbarco previa attestazione certificata del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto e del Sindaco del comune presso il quale si esercita il diritto di voto;
votano i degenti in ospedali e case di cura nel luogo di ricovero, i detenuti nel luogo di detenzione, previa dichiarazione attestante la volonta' di esprimere il voto in tali luoghi da far pervenire al Sindaco entro 3 giorni prima del voto:
negli ospedali e luoghi di cura con almeno 200 letti e' istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazione di 500;
negli ospedali e luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e custodia preventiva, il voto viene raccolto durante le ore in cui e' aperta la votazione, da un seggio speciale composto da un presidente e due scrutatori;
negli ospedali e luoghi di cura minori il voto viene raccolto dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione e' posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio e del segretario;
nei luoghi di detenzione con piu' di 500 detenuti aventi diritti di voto, la raccolta del voto e' ripartita in piu' seggi.
Tutti gli elettori in questione per votare devono esibire oltre alla tessera elettorale, anche l'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi appositamente predisposti su indicazione del Sindaco.