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RESIDENZA E CAMBIO VIA - DICHIARAZIONE ONLINE

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Attraverso lo Sportello telematico “Anagrafe on line” è possibile dal proprio PC richiedere il cambio:

  • di via all’interno del Comune di San Giuliano Milanese;
  • o di residenza, con provenienza da altro Comune italiano o dall’estero.

Il portale permette di:

  • consultare tutte le informazioni e le norme necessarie per presentare la pratica;
  • compilare e firmare in modo guidato i moduli.

E’ anche possibile effettuare i cambio di residenza on line dal portale di ANPR (vedere scheda correlata).

A chi si rivolge

  • Ai cittadini italiani;
  • ai cittadini comunitari e extracomunitari (consultare gli allegati A e B).

Accedi al servizio

E' possibile accedere al portale Anagrafe on line, con SPID, CNS (o CRS) o CIE.

Scegliere dal menù in alto la voce “Seleziona istanza” - “Cambio di residenza” - “Avvio istanza” e compilare il modulo indicando:

  • l'indirizzo esatto e completo di numero civico, scala, interno e piano;
  • la titolarità dell'alloggio: dati catastali dell'alloggio di proprietà o in usufrutto;
  • i dati di registrazione all'Agenzia delle Entrate del contratto di affitto o di comodato d’uso o in caso si sia ospiti la dichiarazione di conoscenza del proprietario di casa (chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza).

La mancata compilazione del modello nelle parti obbligatorie o che riguardano la titolarità dell'alloggio non dà luogo alla registrazione della residenza.

Nota: i cittadini di Svizzera, Norvegia, Islanda, Repubblica di San Marino e Liechtenstein sono equiparati ai cittadini UE.

Per informazioni generali sulla compilazione del modulo possono essere richieste a:
servizi.demografici@comune.sangiulianomilanese.mi.it.

Informazioni importanti

  • Allegati all’istanza: è necessario allegare la documentazione preferibilmente utilizzando il formato PDF.
  • Tempi di presentazione: qualsiasi componente del nucleo familiare, purché maggiorenne, deve presentare la dichiarazione di cambio di residenza o di indirizzo entro 20 giorni dalla data di trasferimento. I componenti maggiorenni del nucleo familiare devono allegare un documento di riconoscimento.
  • Cambio di indirizzo sulla patente: la comunicazione dei dati delle patenti e dei veicoli intestati deve avvenire contestualmente alla dichiarazione di cambio di residenza o di indirizzo. Nel caso in cui vengano inseriti dati errati o mancanti è necessario rivolgersi alla Motorizzazione civile (con costi a carico del richiedente).
  • Coabitazione: in caso di coabitazione, deve essere indicato il nominativo di chi già occupa l'appartamento, al quale il Comune trasmetterà un avvio di procedimento della dichiarazione di residenza presso la sua abitazione.
  • Stato di famiglia: se il nucleo familiare si è trasferito in un'abitazione dove sono già residenti altre persone e sussistono rapporti di parentela, affinità, matrimonio, convivenza, adozione o vincoli affettivi…- con almeno una di loro - la persona o le persone entrano automaticamente nello stesso stato di famiglia.
  • Non è possibile dichiarare di essere residente presso un'abitazione in ristrutturazione (cantiere edile).
  • Dichiarazione TARI: vedere la scheda informativa correlata.

Se si sceglie di richiedere il cambio di via o di residenza recandosi di persona presso gli sportelli di Anagrafe, per le modalità consultare la scheda informativa correlata.

 

Comune

Via De Nicola 2 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)

Tempi e scadenze

Registrazione: avviene nei 2 giorni lavorativi successivi alla ricezione. Il richiedente potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate e dalla data della dichiarazione il cittadino può usufruire delle autocertificazioni previste dal D.P.R. 445/2000, esclusivamente presso gli sportelli in attesa della conclusione del procedimento. Successivamente potranno essere scaricati dal servizio Anagrafe on line o tramite il servizio ministeriale dell’ANPR.
Nuova residenza: entro i successivi 45 giorni, dopo l'accertamento dei requisiti sia d’ufficio che a mezzo di eventuale accertamento della dimora abituale da parte della Polizia Locale, senza che l'ufficio Anagrafe abbia provveduto a inoltrare comunicazione di preavviso di rigetto (silenzio - assenso, art. 20 leg41/1990), la nuova residenza si considererà confermata.
Rigetto: qualora la dichiarazione risulti non corrispondente alla situazione di fatto, l'ufficio Anagrafe provvederà, a seguito di preavviso di rigetto, ad annullare la nuova posizione anagrafica ripristinando con effetto retroattivo quella precedente. Qualora sussistano i presupposti di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni mendaci), l'ufficio provvederà a darne comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza.

Ulteriori informazioni

Confermato

La pratica presentata attraverso lo sportello telematico, infatti, sostituisce completamente quella in formato cartaceo, perché rispetta i dettami del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Con questo servizio puoi presentare online la pratica a qualunque ora del giorno, senza recarti personalmente presso il Comune. Si riducono così i tuoi tempi di attesa e la pubblica amministrazione migliora il lavoro dei suoi uffici.

Registrandosi al portale “Anagrafe on line”  è possibile anche la visualizzazione delle proprie situazioni anagrafiche e la stampa delle autocertificazioni e di alcuni certificati anagrafici e di stato civile; per tutte informazioni consulta la scheda informativa correlata.

NORMATIVA

- Il D.L. 28/03/2014 n. 47 "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015", convertito in Legge 23.05.2014, n. 80 all'art 5 prevede che: "Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge." 
Il precedente quadro normativo consentiva a coloro i quali avessero occupato abusivamente un edificio di ottenervi la residenza pur in pendenza di un procedimento penale. La norma in esame mira al ripristino delle situazioni di legalità compromesse dalla sussistenza di fatti penalmente rilevanti. Pertanto con la nuova normativa la residenza si misura non solo sulla abitualità della dimora nell'abitazione ma dalla regolarità del titolo di occupazione, e la dichiarazione di residenza sarà irricevibile qualora non fosse dimostrato che l'alloggio è occupato legittimamente.

- D.P.R. 223 del 30/05/1989
- D.L. N. 5 del 09/02/2012 convertito da legge N. 35 del 4/4/2012
- D.P.R. 154 del 31/05/2012 regolamento di attuazione
- Legge n. 241/1990
- D.P.R. 445 del 28/12/2000
- D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito in Legge 23.05.2014, n. 80
- riguardo l'aggiornamento del libretto di circolazione a seguito del cambio di residenza: la legge n. 120/2020, conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) e la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09/10/2020.

Ultimo aggiornamento

20/10/2022